D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 – Dott. Ing. Carlo Schiraldi
TESTO UNICO EDILIZIA
D.P.R. 380 DEL 6 GIUGNO 2001
COME EMENDATO E MODIFICATO NELL’ULTIMA VERSIONE DEL NOVEMBRE 2014
Definizione degli interventi art. 3.
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
a)“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino (la volumetria complessiva degli edifici) e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. (Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso;
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