Immissioni: diritto ad ambiente salubre va tutelato

Immissioni: diritto ad ambiente salubre va tutelato

Immissioni: diritto ad ambiente salubre va tutelato Cassazione civile , sez. II, sentenza 09.01.2013 n° 309

L’art. 844 c.c., comma 2, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ponendo alle immissioni il limite della normale tollerabilità ha inteso tutelare il diritto alla salute ed il diritto ad un ambiente salubre.

E’ questo il principio di diritto a cui fa riferimento la Corte di Cassazione con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 309 per risolvere una controversia in tema di tollerabilità di immissioni. Nel caso di specie la comproprietaria di una palazzina conveniva in giudizio il vicino che, nell’ambito di una ristrutturazione dell’edificio antistante al suo, aveva modificato la posizione di due camini in modo che la distanza di uno di essi fosse di 4 metri. Il fumo che fuoriusciva dai camini – secondo l’attrice – invadeva insopportabilmente il terrazzo e le camere della palazzina, provocando altresì dei danni per la salute. Da ciò la richiesta di arretramento della canna fumaria con la condanna al risarcimento dei danni causati dalle insopportabili immissioni di fumo.

La domanda dell’attrice viene respinta sia in primo che in secondo grado. In particolare, la Corte di Appello territoriale precisava che il convenuto non era tenuto al rispetto delle norme sulle distanze poste dall’art. 873 c.c. in quanto i fondi di entrambe le parti non erano confinanti, vista la presenza tra essi di una strada pubblica. Inoltre, veniva confermata la correttezza della valutazione operata dal Tribunale sulla esclusione di qualsiasi vantaggio per l’appellante dallo spostamento del manufatto in altro punto del tetto, avendo riconosciuto per di più il diritto del convenuto al mantenimento dei camini nella posizione preesistente.

Con il ricorso per cassazione la donna lamenta tra l’altro l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla tollerabilità dei fumi e delle immissioni provenienti dal camino di casa. Infatti, con l’atto di appello la stessa ricorrente aveva lamentato che l’accertamento sulla tollerabilità dei fumi non fosse stato in realtà compiuto dal CTU, il quale in sostanza si era limitato ad affermare che le immissioni erano inevitabili, ma non aveva chiarito se fossero anche tollerabili.

Sul punto la Corte di Appello non aveva dato nessuna risposta.

Gli Ermellini riconoscono la fondatezza del motivo avanzato dalla ricorrente. Infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta e media tra i contrastanti diritti dei proprietari dei fondi oggetto della controversia, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, della natura, dell’entità e della causa delle immissioni, delle necessità generali ed assolute, quotidiane e civili, della umana coesistenza e, sussidiariamente, anche della priorità dell’uso. Al riguardo, secondo i giudici di Piazza Cavour, non possono essere considerate esaustive le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui il Tribunale aveva dichiarato che le immissioni di fumo di cui si dice erano inevitabili, ma anche tollerabili o l’espressione secondo cui “orbene l’art. 844 c.c., prevede che nella valutazione della normale tollerabilità si tenga conto delle condizioni dei luoghi e del c.d. “preuso”, perché sono affermazioni generiche non rapportate alla situazione concreta posta all’attenzione del Giudice.

Da qui l’accoglimento del motivo di ricorso con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte di appello territoriale.

Disciplina del Condominio degli Edifici

CODICE CIVILE E LEGGI COLLEGATE

Con modifiche introdotte dalla Legge n. 220/2012

(modifiche evidenziate in grassetto) Entrata in vigore dal 18 giugno 2013

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Diritti e doveri dei condomini sulla base della nuova riforma

a cura del Giudice Dott. Michele Cristiano

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