La fattura elettronica: tra innovazione ed opportunità.

La fattura elettronica: tra innovazione ed opportunità.

fattura_elettronica

Dal 1° gennaio 2019 per tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, e quindi anche per gli Amministratori di condominio, la fattura diventa elettronica : sia tra soggetti passivi B2B (business to business) sia nei confronti di privati B2C (business to consumer).

Da tale data non sarà più possibile creare la fattura “manualmente” ed inviarla al proprio cliente, bensì essa dovrà essere redatta rispettando determinati requisiti di forma e di contenuto, per poi essere inviata al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) che provvederà al recapito della stessa all’interessato.

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico.
A riguardo  il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  – Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 – fatturazione elettronica vs privati –precisa che l’unico formato da utilizzare è quello XML.

Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 e quelli che si avvalgono del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.

I cambiamenti connessi all’uso della fatturazione elettronica si estrinsecheranno in tre direzioni: la emissione, la trasmissione, la ricezione.
Per la emissione della fattura, potrà essere utilizzato un software di fatturazione elettronica o un gestionale che consenta la compilazione nel formato “XML FatturaPA”.  In alternativa ai software già in commercio, sono disponibili dei servizi gratuiti:

  • “Fatturazione elettronica 2019” –  è il servizio offerto dall’Agenzia delle entrate direttamente tramite  il Sistema di Interscambio SDI. Con questo servizio i soggetti obbligati e, volontariamente quelli ad oggi esonerati, potranno generare, trasmettere e conservare la fattura elettronica.
  • Servizio di fatturazione elettronica fornito da Infocamere della Camera di Commercio – Anche questo servizio sarà disponibile gratuitamente e consentirà oltre alla emissione e trasmissione anche la archivizione per i 10 anni successivi alla emissione della fattura. Tuttavia, il servizio di Infocamere sarà riservato alle PMI regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Dopo il processo di emissione/compilazione, la fattura dovrà essere firmata digitalmente tramite firma elettronica qualificata (direttamente o tramite intermediario) e successivamente essa dovrà essere inviata al destinatario tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia dell’Entrate. Sarà quest’ultimo a recapitare la fattura al destinatario. Per i consumatori è probabile che la fattura venga consegnata nel Cassetto Fiscale ed il consumatore potrà richiedere che una copia della fattura, (cartacea o in PDF) gli venga consegnata dal soggetto emittente.

Per consentire la trasmissione della fattura elettronica il soggetto emittente dovrà sempre compilare il campo del «codice destinatario», pena lo scarto telematico del documento.

Il codice destinatario è un dato che consente il corretto indirizzamento della e-fattura, tuttavia, sempre al fine di non porre ostacoli alla tempestiva emissione della fattura elettronica, l’Agenzia ha previsto che, laddove   l’emittente non conosca tale dato, potrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale.

L’iter di trasmissione potrà essere:

  1. Posta elettronica certificata (PEC);
  2. tramite i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Oppure,  in alternativa

  1. Servizio definito «WEB service»;
  2. sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

Queste ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al SDI da parte dell’emittente, in seguito al quale all’operatore viene assegnato un numero di 7 cifre – «codice destinatario» – che consente di identificare in modo univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione (o per la ricezione).

La procedura di autenticazione è da farsi online al sito

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=accreditamento_canale

Il provvedimento direttoriale richiamato, inoltre, prevede che “le fatture elettroniche sono sempre recapitate “all’indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Quindi qualora il contribuente scelga la ricezione della fatturazione elettronica via PEC l’agenzia delle entrate attraverso il portale Web farà visionare e renderà disponibile la fattura ricevuta nella propria area riservata.

Il Provvedimento continua : “c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche delle della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “Id Fiscale IVA” e sia stato compilato solo il campo “Codice Fiscale” del cessionario/committente. “

Proprio questa parte del provvedimento sembra interessare i Condomini, per i quali dunque, al fine di consentire l’identificazione del destinatario della fattura, al campo codice destinatario si inserirà il codice convenzionale “0000000” ed al campo “Codice Fiscale” si inserirà il codice fiscale del Condominio.

“In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a).

Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;

Questa indicazione è di assoluta novità per i soggetti privi di partita IVA (privati, associazioni, condomini, ecc). Dunque, il fornitore del condominio potrà emettere una fattura elettronica inserendo come codice destinatario sette zeri e indirizzo PEC vuoto, e consegnando, all’Amministratore di condominio  la copia analogica (cartacea o PDF) del documento informatico originale della fattura elettronica che viene inviata al sistema di interscambio.

Così facendo l’Amministratore di condominio  avrà quindi la sua fattura e la sua copia, esattamente  come avviene oggi, con la differenza che potrà accedere tramite i suoi dati di accesso al portale Web dell’agenzia delle entrate e vedere anche la sua fattura direttamente on-line.

Questo rappresenta una piccola parte della rivoluzione che ci attende.

Infatti il provvedimento direttoriale esplica anche  la figura dell’intermediario: “Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1.

Gli intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Ovvero, come già finora  avveniva, è prevista  (sia per le fatture elettroniche PA che con quelle B2B), la possibilità di usufruire di intermediari,  per la gestione, l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche e dei processi ad esse collegati.

Questo potrebbe essere un suggerimento per l’Amministratore di condominio al fine di accentrare a se la gestione dei condomini da esso amministrati, riducendo l’iter di acquisizione del file telematico xml.

Così facendo, infatti, l’Amministratore per ogni singolo condominio potrebbe scaricare con un’unica operazione tutti i file delle fatture ricevute e potrebbe, qualora il gestionale lo permettesse, importare tutte le fatture, sgravandosi dal compito di data entry proprio degli ultimi anni.

Il mio consiglio quindi è quello di prepararsi per tempo al nuovo regime, prima che la fattura elettronica entri in vigore , coinvolgendo i propri interlocutori ed impostando con essi regole chiare e ben precise, al fine di ottimizzare il più possibile i processi amministrativi che lo riguardano, cogliendo al meglio lo spirito della norma e la volontà semplificatrice e di trasparenza del legislatore.

Dott. Alberto Petrelli
Centro Studi Condominiali Unai

Condividi questo post

Caricamento in corso...