Dopo il passaggio di consegne… nel Condominio – Dott. Gabriele Casale
All’interno di un condominio convivono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini e beni destinati ad essere utilizzati dal complesso dei condomini.
Questi ultimi, se non risultano (da altri atti) di proprietà esclusiva di qualcuno dei condomini, sono considerati beni comuni.
La legge individua un elenco di beni che si presumono condominiali, ma questo elenco non è tassativo.
La questione dell’accertamento della natura condominiale o meno di un bene ha un’importanza pratica notevole, sia sotto l’aspetto della contribuzione alle spese per la sua manutenzione, sia sotto il profilo della responsabilità per i danni causati dalla cosa in se, come nel caso delle infiltrazioni di acqua che derivano dalla rottura di una tubatura.
L’amministratore di condominio, nell’ambito del suo mandato, è tenuto a curare il rispetto della normativa tecnica e legislativa in materia di sicurezza di tutti gli impianti installati nell’edificio condominiale.
Tale adempimento si rivela particolarmente impegnativo e rischioso in quanto il Legislatore, nel corso di quest’ultimo decennio, ha aggiornato in modo vertiginoso le normative (che non sono più esclusivamente di matrice nazionale, ma anche di derivazione europea), emanando specifiche disposizioni che hanno attribuito all’amministratore responsabilità civili e penali in diversi ambiti tra cui quello manutentivo e di gestione degli impianti presenti nei complessi condominiali.
Alla luce delle recenti normative promulgate, l’amministratore deve non solo costantemente vigilare sull’adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti comuni, ma anche dare attuazione a tutte le disposizioni legislative emanate.
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